Sanzioni

1) Dichiarazioni mendaci (Artt. 494, 495, 496 Codice Penale)

Il trasgressore e il responsabile in solido, nel caso rendano dichiarazioni mendaci, sono perseguibili ai sensi degli artt. 494,495 e 496 del codice penale.

2) Momentaneamente sprovvisto di abbonamento (Art. 2, comma 3, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12).

All’utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento, se entro i tre giorni successivi alla contestazione/notifica presenta il titolo di viaggio ai competenti uffici dell’impresa di trasporto pubblico, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento dell’infrazione. Qualora la presentazione dell’abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai punti successivi.

3) Pagamento nella misura minima (Art. 9, comma 2, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12).

Entro il 3° giorno successivo dal ricevimento della presente è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura minima pari a 40 volte la tariffa minima oltre alla tariffa ordinaria evasa ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 12/2009. Il mancato pagamento nel termine sopraindicato comporta la possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta.

4) Pagamento in misura ridotta (Art. 9 L.R. n.33 del 10 agosto 1998)

Dal 4° al 60° giorno dal ricevimento della presente comunicazione è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta pari ad 1/3 della tariffa minima moltiplicata per 200 oltre alla tariffa ordinaria evasa ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 12/2009 a cui devono aggiungersi € 15,00 per spese di notifica e diritti di segreteria. Il mancato pagamento nel termine sopraindicato comporta l’avvio della procedura di irrogazione della sanzione di €270,00 oltre alla tariffa evasa e a cui devono aggiungersi € 15,00 per spese di notifica e diritti di segreteria, ai sensi degli artt. 13 L.R. n. 33/98 e 5 L.R. 12/09. Decorso il termine stabilito nell’ordinanza, si procede coattivamente secondo le disposizioni di legge.

5) Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato mediante:

  • bonifico sul c.c intestato ad Adriabus Soc. Cons. a r.l.  presso BPER Banca – Filiale di Urbino (PU) Via Veneto n. 47 – IBAN IT84S0538768701000042104394 oppure sul c/c postale n. 73975567 – IBAN IT21V0760113300000073975567;
  • on-line attraverso carta di credito e Pago PA, clicca qui per procedere al pagamento;
  • presso tutti gli uffici postali, riportando nella causale la data e il numero del verbale, oppure presso i seguenti uffici preposti alla riscossione:
    • Pesaro Piazzale Falcone e Borsellino tel. 0721/370734 o Strada delle Marche, 56 tel. 0721/32401
    • Fano Via Pisacane tel. 0721/549685
    • Urbino Terminal Bus – Park Santa Lucia tel. 0722/378204
    • Urbania Tabaccheria Mari Stefania – Corso Vittorio Emanuele II, 40 – Tel: 0722/319052
    • Fossombrone Via Accoramboni, 3 tel. 0721/714963
    • Cattolica Via Saludecese, 14 tel. 0541/820194
    • Carpegna Via Amaducci, 34 c/o Unione Montana tel. 0722/727004
    • S.Angelo in Vado Parco Rimembranze, 39 c/o Tabaccheria Punto & Alfa tel. 0722/88793
    • S.Michele al Fiume Via Mondaviese, 11-13 c/o Cartotecnica di Ciaramicoli Luca tel. 0721/979915
    • Montecchio Via Pio La Torre c/o Ice Mania di Bonazzoli Sabina tel. 0721/498357
    • Marcerata Feltria Via Pitino, 10 c/o La Cartotecnica di Vergari Elisa & Lidia Snc.  tel. 0722/74710

6) Scritti difensivi e audizione (Art. 10 e Art. 13, comma 1, L.R. 10 agosto 1998, n. 33)

Entro trenta giorni dal ricevimento della presente il trasgressore o l’esercente la potestà nei confronti del minore di età ovvero il legale rappresentante di persona incapace possono far pervenire propri scritti difensivi in carta semplice, spedendoli mediate lettera raccomandate a.r. o consegnandoli direttamente presso gli uffici della Adriabus Soc. Cons. a.r.l. Piazzale E.Gonzaga n°15 61029 Urbino (PU), che in tal caso, ne rilascia ricevuta. Essi possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal soggetto competente ad irrogare la sanzione.

7) Irrogazione delle sanzioni (Art. 5, comma 1, L.R. n.12 del 26 maggio 2009)

Trascorso il termine di 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione del Verbale di accertamento senza che si sia proceduto al pagamento di quanto dovuto, l’organo cui spetta irrogare la sanzione amministrativa è la società Adriabus soc. cons. a.r.l.

8) Pagamento rateale della sanzione pecuniaria (Art. 14 L.R. n. 33 del 10 agosto 1998)

La sanzione irrogata può essere rateizzata su richiesta dell’interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, con le modalità previste dell’articolo 26 della Legge n. 689 del 1981.

9) Reiterazione (Art. 4 L.R. n. 12 del 26 maggio 2009)

Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo.

10) Opposizione (Art. 16 L.R. n. 33 del 10 agosto 1998 e Art. 22 Legge n. 689 del 24 novembre 1981)

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria del giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.

11) Esecuzione forzata (Art. 17 L.R. n. 33 del 10 agosto 1998 e Art. 22 Legge n. 689 del 24 novembre 1981)

Salvo che sia stata proposta opposizione e il giudice abbia sospeso l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il soggetto che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede, nei confronti del trasgressore e dell’esercente l’autorità sul minore, alla riscossione delle somme dovute in base alle norme vigenti.

12) Trattamento dati legge (D.Lgs 196/2003)

Contitolari del trattamento dei dati relativamente alla gestione del servizio di biglietteria e al connesso procedimento amministrativo di applicazione di sanzioni in caso di mancato pagamento sono la Adriabus soc. cons. a.r.l. e le singole società consorziate.
Adriabus soc. cons. a.r.l., anche per conto dei consorziati, informa che i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente e saranno trattati per finalità di accertamento dell’infrazione, nonché per procedere alla notificazione del verbale e alla applicazione della relativa sanzione. I dati potranno essere trattati anche per finalità di statistica sulle infrazioni e di controllo sulle sanzioni irrogate.
I dati sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici da parte di personale incaricato per iscritto. I dati raccolti potranno essere comunicati agli incaricati della riscossione ovvero a società di recupero credito o avvocati (per la riscossione coattiva). Inoltre, i dati possono essere comunicati alla Provincia o alla Regione, in modalità aggregata ed anonima.
Si informa che l’interessato o chi lo rappresenta nel caso di minore o incapace ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 d.Lgs. 196/2003, tra cui si ricorda il diritto di accesso ai propri dati, di conoscere modalità e logica del trattamento, nonché di richiedere l’eventuale rettificazione o integrazioni dei propri dati. Inoltre, si informa che è possibile richiedere la cancellazione o il blocco dei dati nel caso di violazione delle disposizioni del codice privacy e delle leggi regionali richiamate in precedenza.

13) Contatti

Adriabus soc. cons. a.r.l.
Sede legale: P.le Gonzaga 15, 61029 Urbino (PU)
Tel. 0722/376711 / Fax 0722/376748
Sito internet: www.adriabus.eu
e-mail: info@adriabus.eu
Call center: da telefono fisso 800 664 332 – da cellulare 0722 376738

Modalità di pagamento

  • MISURA MINIMA: € 54,00 + TARIFFE EVASA. Pagamento subito nelle mani dell’agente accertatore o entro 3 giorni presso le biglietterie Aziendali o tramite bonifico
  • MISURA RIDOTTA PAGAMENTO DOPO 3° GIORNO FINO AL 60°: € 90,00 + TARIFFA EVASA + EVENTUALI SPESE DI NOTIFICA Presso le Biglietteria Aziendali o Uffici Postali o Bonifico.
  • PAGAMENTO DOPO IL 60° GIORNO: € 270,00 + LA TARIFFA EVASA + EVENTUALI SPESE DI NOTIFICA Presso le Biglietterie Aziendali o Uffici Postali o bonifico
  • MISURA MASSIMA: € 270,00 + LA TARIFFA EVASA. Se è stata commessa la stessa violazione per 2 volte in un anno solare. Pagamento presso le Biglietterie Aziendali o Uffici Postali o bonifico.
  • ABBONAMENTO DIMENTICATO: Doppio del Biglietto. Pagamento presso le Biglietterie Aziendali entro 3 giorni solo se l’abbonamento risulta valido.

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