S’informa che, con Delibera Regionale n. 1010 del 29/08/2016, sono state introdotte nuove disposizioni per la concessione delle agevolazioni tariffarie nel Trasporto Pubblico Locale:
Rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari, i seguenti tipi di abbonamenti:
Am) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un’area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa
ad un’area urbana connessa;
An) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un’area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un’area urbana connessa;
g) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 (“Treno Marche Bus”) e n. 2280 del 09/09/1997 (“Picchio”);
Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio sono nominativi e riportano a stampa l’indicazione “TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA”; sono acquistabili esclusivamente presso le rivendite autorizzate dalle aziende, previa esibizione della certificazione; sono validi solo se utilizzati assieme a quest’ultima e la relativa scadenza non può essere posteriore alla scadenza della certificazione.
I soggetti aventi diritto sono suddivisi in diverse categorie:
a1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:
- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
- Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
- Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall’INAIL pari o superiore al 40%;
- Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. n. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
- Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell’art 1 della Legge n. 266/05;
- Grandi invalidi di servizio di cui all’art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.
a2) tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero avendo una situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00 (compreso), rientrano nelle medesime sottocategorie di cui al precedente punto a1);
b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;
c) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);
h) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso, ai competenti servizi per l’impiego, la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. n. 223/1991 e della L. n. 236/1993, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso). Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni;
l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso).
Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie a1) e a2)
- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- i ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.
Sono equiparati, a tutti gli effetti, agli appartenenti alle categorie f) e g), rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 43, Titolo III del C.C.
Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), per quest’ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di “minore con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.
Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:
Categoria agevolata – Costo massimo annuale | Abbonamenti autobus mensili (Am) | Abbonamenti autobus annuali (An) | Abbonamenti integrati (g) |
a1) | 5% | 5% | n.p. |
a2) | 35% | 35% | n.p. |
b) | gratuito | n.p. | n.p. |
c) | 25% | n.p. | 50% |
e) | 50% | n.p. | n.p. |
f) | 50% | n.p. | 50% |
g) | 50% | 50% | 50% |
h) | gratuito | n.p. | n.p. |
i) | 50% | n.p. | n.p. |
n.p.= non previsti
Gli utenti muniti della certificazione, per acquistare i titoli di viaggio agevolati, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un’apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende del trasporto pubblico su gomma.
Gli effetti delle predette disposizioni decorrono dall’1/09/2016 fino al 31/08/2017 e potranno essere confermate o modificate soltanto con espressa nuova deliberazione di Giunta Regionale.
Con decorrenza 01/09/2016 tutte le certificazioni di agevolazione, rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 753/2013 e ss.mm.ii., appartenenti alle categorie c1), c2), d), e), f), h1), h2), i) ed l), sono da ritenersi non più valide e sono annullate d’ufficio dalla Regione.
Le certificazioni rilasciate ai sensi del presente atto, nonché quelle in corso di validità al 01/09/2016, rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 753/13 e ss.mm.ii., hanno scadenza 31/08/2017.
Per visualizzare la Delibera Regionale n. 1010 del 29/08/2016 in formato PDF CLICCA QUI